Art. 26
In vigore dal 9 dic 2011
1. I nuovi membri dei comitati, dei gruppi, delle agenzie o degli altri enti istituiti dai trattati originari o da un atto delle istituzioni sono nominati alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la nomina dei membri di tali comitati, gruppi, agenzie o altri enti. Il mandato dei membri di nuova nomina scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
2. La composizione dei comitati, dei gruppi, delle agenzie o degli altri enti istituiti dai trattati originari o da un atto delle istituzioni con un numero di membri che è fisso a prescindere dal numero di Stati membri è integralmente rinnovata al momento dell'adesione, a meno che il mandato dei membri in carica non scada entro dodici mesi dall'adesione.
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