Art. 22

In vigore dal 9 dic 2011
1.   Il mandato del giudice della Corte di giustizia e il mandato del giudice del Tribunale nominati dalla Croazia al momento dell'adesione conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE scadono rispettivamente il 6 ottobre 2015 e il 31 agosto 2013. 2.   Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale alla data di adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale in seduta plenaria o le loro sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione e applicano il regolamento di procedura vigente il giorno precedente la data di adesione.
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Art. 22 Trattato 12012J022 — Testo vigente | Portale Normativo