Art. 21
In vigore dal 9 dic 2011
1. Un cittadino della Croazia è nominato membro della Commissione a decorrere dalla data dell'adesione fino al 31 ottobre 2014. Il nuovo membro della Commissione è nominato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e secondo i criteri enunciati all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, TUE.
2. Il mandato del membro nominato conformemente al paragrafo 1 scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
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