Art. 14
1. All'articolo 55 TUE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 9 dic 2011
«1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.»
2. All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.»
Storico versioni
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