Art. 11

In vigore dal 9 dic 2011
All'articolo 134, paragrafo 2, del trattato CEEA, il primo comma sulla composizione del comitato scientifico e tecnico è sostituito dal seguente: «2.   Il comitato è composto di quarantadue membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.»
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Art. 11 Trattato 12012J011 — Testo vigente | Portale Normativo