Art. 11
In vigore dal 9 dic 2011
All'articolo 134, paragrafo 2, del trattato CEEA, il primo comma sulla composizione del comitato scientifico e tecnico è sostituito dal seguente:
«2. Il comitato è composto di quarantadue membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.»
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