Art. 1
Ai fini del presente atto:
In vigore dal 9 dic 2011
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per «trattati originari» si intendono:
a)
il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quali modificati o integrati da trattati o altri atti entrati in vigore prima dell'adesione della Repubblica di Croazia;
b)
il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA), quale modificato o integrato da trattati o altri atti entrati in vigore prima dell'adesione della Repubblica di Croazia;
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per «Stati membri attuali» si intendono il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
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per «Unione» si intende l'Unione europea che si fonda sul TUE e sul TFUE e/o, a seconda dei casi, la Comunità europea dell'energia atomica,
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per «istituzioni» si intendono le istituzioni create dal TUE.
Storico versioni
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