Art. 344

(ex articolo 292 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dei trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso.
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(ex articolo 292 del TCE) (Art. 344 Trattato 12012E344) — Testo vigente | Portale Normativo