Art. 341
(ex articolo 289 del TCE)
In vigore dal 26 ott 2012
La sede delle istituzioni dell'Unione è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:treaty:tfeu_2012:art_341:oj#art-341