Art. 323

In vigore dal 26 ott 2012
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.
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Art. 323 Trattato 12012E323 — Testo vigente | Portale Normativo