Art. 295

In vigore dal 26 ott 2012
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.
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Art. 295 Trattato 12012E295 — Testo vigente | Portale Normativo