Art. 293

(ex articolo 250 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
1.   Quando‚ in virtù dei trattati‚ delibera su proposta della Commissione‚ il Consiglio può emendare la proposta solo deliberando all'unanimità‚ salvo nei casi di cui all'articolo 294‚ paragrafi 10 e 13, agli articoli 310, 312, 314 e all'articolo 315, secondo comma. 2.   Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.
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(ex articolo 250 del TCE) (Art. 293 Trattato 12012E293) — Testo vigente | Portale Normativo