Art. 277

(ex articolo 241 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo 263, sesto comma, valersi dei motivi previsti all'articolo 263, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:tfeu_2012:art_277:oj#art-277

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
(ex articolo 241 del TCE) (Art. 277 Trattato 12012E277) — Testo vigente | Portale Normativo