Art. 264

(ex articolo 231 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato. Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.
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(ex articolo 231 del TCE) (Art. 264 Trattato 12012E264) — Testo vigente | Portale Normativo