Art. 258

(ex articolo 226 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.
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(ex articolo 226 del TCE) (Art. 258 Trattato 12012E258) — Testo vigente | Portale Normativo