Art. 237
(ex articolo 204 del TCE)
In vigore dal 26 ott 2012
Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:treaty:tfeu_2012:art_237:oj#art-237