Art. 227

(ex articolo 194 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo (la) concerne direttamente.
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(ex articolo 194 del TCE) (Art. 227 Trattato 12012E227) — Testo vigente | Portale Normativo