Art. 217

(ex articolo 310 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
L'Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
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(ex articolo 310 del TCE) (Art. 217 Trattato 12012E217) — Testo vigente | Portale Normativo