Art. 213

In vigore dal 26 ott 2012
Allorché la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni necessarie.
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Art. 213 Trattato 12012E213 — Testo vigente | Portale Normativo