Art. 203

(ex articolo 187 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione, e basandosi sui principi inscritti nei trattati, le disposizioni relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:tfeu_2012:art_203:oj#art-203

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
(ex articolo 187 del TCE) (Art. 203 Trattato 12012E203) — Testo vigente | Portale Normativo