Art. 180

(ex articolo 164 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
Nel perseguire tali obiettivi, l'Unione svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri: a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università; b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione; d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori dell'Unione.
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(ex articolo 164 del TCE) (Art. 180 Trattato 12012E180) — Testo vigente | Portale Normativo