Art. 133

In vigore dal 26 ott 2012
Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Tali misure sono adottate previa consultazione della Banca centrale europea.
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Art. 133 Trattato 12012E133 — Testo vigente | Portale Normativo