Art. 131

(ex articolo 109 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con lo statuto del SEBC e della BCE.
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(ex articolo 109 del TCE) (Art. 131 Trattato 12012E131) — Testo vigente | Portale Normativo