Art. 100

(ex articolo 80 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
1.   Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili. 2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
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