Art. 74

(ex articolo 66 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
Il Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo 76, e previa consultazione del Parlamento europeo.
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(ex articolo 66 del TCE) (Art. 74 Trattato 12012E074) — Testo vigente | Portale Normativo