Art. 63

(ex articolo 56 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
1.   Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. 2.   Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
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(ex articolo 56 del TCE) (Art. 63 Trattato 12012E063) — Testo vigente | Portale Normativo