Art. 59

(ex articolo 52 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
1.   Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono direttive. 2.   Nelle direttive di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.
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(ex articolo 52 del TCE) (Art. 59 Trattato 12012E059) — Testo vigente | Portale Normativo