Art. 52

(ex articolo 46 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
1.   Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. 2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni.
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(ex articolo 46 del TCE) (Art. 52 Trattato 12012E052) — Testo vigente | Portale Normativo