Art. 45

(ex articolo 39 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
1.   La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata. 2.   Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 3.   Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali; d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. 4.   Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
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(ex articolo 39 del TCE) (Art. 45 Trattato 12012E045) — Testo vigente | Portale Normativo