Art. 42
(ex articolo 36 del TCE)
In vigore dal 26 ott 2012
Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39.
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti:
a)
per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali;
b)
nel quadro di programmi di sviluppo economico.
Storico versioni
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