Art. 30

(ex articolo 25 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:tfeu_2012:art_30:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
(ex articolo 25 del TCE) (Art. 30 Trattato 12012E030) — Testo vigente | Portale Normativo