Art. 29

(ex articolo 24 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.
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(ex articolo 24 del TCE) (Art. 29 Trattato 12012E029) — Testo vigente | Portale Normativo