Art. 27

(ex articolo 15 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'articolo 26, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, per l'instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni appropriate. Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:tfeu_2012:art_27:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
(ex articolo 15 del TCE) (Art. 27 Trattato 12012E027) — Testo vigente | Portale Normativo