Art. 18

(ex articolo 12 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.
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(ex articolo 12 del TCE) (Art. 18 Trattato 12012E018) — Testo vigente | Portale Normativo