Art. 16

(ex articolo 286 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
1.   Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti. Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui all'articolo 39 del trattato sull'Unione europea.
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(ex articolo 286 del TCE) (Art. 16 Trattato 12012E016) — Testo vigente | Portale Normativo