Art. 28

In vigore dal 25 apr 2005
1.   Si considerano approvate dalla Commissione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 del 16 maggio 1994 che istituisce un Fondo di coesione (12), le iniziative che, alla data di adesione hanno formato oggetto di decisioni sull'assistenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione e la cui attuazione non è stata completata entro detta data. Gli importi ancora da impegnare ai fini dell'attuazione di dette iniziative sono impegnati ai sensi del regolamento relativo al Fondo di coesione in vigore alla data di adesione e iscritti nel capitolo ad esso corrispondente nel bilancio generale dell'Unione europea. Salva disposizione contraria nei paragrafi da 2 a 5, a dette iniziative si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle iniziative approvate ai sensi di tale regolamento. 2.   Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali alla data di adesione è già stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applicano tuttavia le disposizioni previste nell'articolo 165 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali non è stato ancora pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono conformi alle disposizioni della Costituzione, agli atti adottati in forza delle stesse, nonché alle politiche dell'Unione, comprese quelle riguardanti la tutela dell'ambiente, i trasporti, le reti transeuropee, la concorrenza e gli appalti pubblici. 3.   I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di un'iniziativa di cui al paragrafo 1 sono imputati all'impegno aperto risalente più indietro nel tempo effettuato in primo luogo a norma del regolamento (CE) n. 1267/1999 e in secondo luogo a norma del regolamento relativo al Fondo di coesione in vigore a quella data. 4.   Le norme che disciplinano l'ammissibilità della spesa in conformità del regolamento (CE) n. 1267/1999 restano applicabili per le iniziative di cui al paragrafo 1, tranne in casi debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta dello Stato membro interessato. 5.   In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può decidere di autorizzare deroghe specifiche alle norme che, in conformità del regolamento relativo al Fondo di coesione in vigore alla data di adesione, si applicano alle iniziative di cui al paragrafo 1.
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