Art. 1

In vigore dal 25 apr 2005
1.   Ai fini del presente protocollo: — per «Costituzione» s'intende il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa; — per «Trattato CEEA» s'intende il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, quale è stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione; — per «Stati membri attuali» si intendono il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; — per «nuovi Stati membri» si intendono la Repubblica di Bulgaria e la Romania; — per «istituzioni» si intendono le istituzioni create dalla Costituzione. 2.   I riferimenti alla Costituzione e all'Unione contenuti nel presente protocollo si intendono fatti, a seconda dei casi, rispettivamente al trattato CEEA e alla Comunità istituita dal trattato CEEA.
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Art. 1 Trattato 12005SP001 — Testo vigente | Portale Normativo