Art. 19

In vigore dal 25 apr 2005
Una legge europea del Consiglio può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente protocollo, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari a seguito di una modifica del diritto dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
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Art. 19 Trattato 12005SP — Testo vigente | Portale Normativo