Art. 40

In vigore dal 25 apr 2005
Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali della Bulgaria e della Romania durante i periodi transitori di cui agli allegati VI e VII deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
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Art. 40 Trattato 12005SA003 — Testo vigente | Portale Normativo