Art. 21
In vigore dal 25 apr 2005
Le misure elencate nell'allegato V del presente atto sono applicate alle condizioni previste in detto allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:treaty:acc_2005:act_1:art_3:sign#art-21