Art. 10
In vigore dal 25 apr 2005
1. All'articolo 205 del trattato CE e all'articolo 118 del trattato CEEA, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
«2.
Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata‚ ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio
12
Bulgaria
10
Repubblica ceca
12
Danimarca
7
Germania
29
Estonia
4
Grecia
12
Spagna
27
Francia
29
Irlanda
7
Italia
29
Cipro
4
Lettonia
4
Lituania
7
Lussemburgo
4
Ungheria
12
Malta
3
Paesi Bassi
13
Austria
10
Polonia
27
Portogallo
12
Romania
14
Slovenia
4
Slovacchia
7
Finlandia
7
Svezia
10
Regno Unito
29
Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.
Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.»;
2. All', paragrafo 2 del trattato UE, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ai voti dei menbri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.».
3. All' del trattato UE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:treaty:acc_2005:act_1:art_3:sign#art-10