Art. 18

In vigore dal 25 apr 2005
1.   All'articolo 314 del trattato CE, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena, svedese e ungherese.». 2.   All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.». 3.   All' del trattato UE, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena, svedese e ungherese.».
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Art. 18 Trattato 12005SA002 — Testo vigente | Portale Normativo