Art. 1

In vigore dal 25 apr 2005
Ai fini del presente atto: — per «trattati originari» si intendono: a) il trattato che istituisce la Comunità europea («trattato CE») e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica («trattato CEEA»), quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione, b) il trattato sull'Unione europea («trattato UE»), quale è stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione; — per «Stati membri attuali» si intendono il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; — per «Unione» si intende l'Unione europea quale istituita dal trattato UE; — per «Comunità» si intende una o entrambe le Comunità di cui al primo trattino, a seconda dei casi; — per «nuovi Stati membri» si intendono la Repubblica di Bulgaria e la Romania; — per «istituzioni» si intendono le istituzioni create dai trattati originari.
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Art. 1 Trattato 12005SA002 — Testo vigente | Portale Normativo