Art. 9

In vigore dal 25 apr 2005
1.   All'articolo 189 del trattato CE e all'articolo 107 del trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentasei.». 2.   Con effetto a decorrere dall'inizio della legislatura 2009‐2014, all'articolo 190, paragrafo 2 del trattato CE e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato CEEA, il primo comma è sostituito dal seguente: «2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue: Belgio 22 Bulgaria 17 Repubblica ceca 22 Danimarca 13 Germania 99 Estonia 6 Grecia 22 Spagna 50 Francia 72 Irlanda 12 Italia 72 Cipro 6 Lettonia 8 Lituania 12 Lussemburgo 6 Ungheria 22 Malta 5 Paesi Bassi 25 Austria 17 Polonia 50 Portogallo 22 Romania 33 Slovenia 7 Slovacchia 13 Finlandia 13 Svezia 18 Regno Unito 72.»
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Art. 9 Trattato 12005SA001 — Testo vigente | Portale Normativo