Art. 16

In vigore dal 25 apr 2005
L’ultima frase dell’, paragrafo 1 del trattato CE è sostituita dalla seguente: «In conformità con le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria, Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999.».
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Art. 16 Trattato 12005SA — Testo vigente | Portale Normativo