Art. 117

In vigore dal 24 giu 1994
Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92, l'accesso alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri attuali da parte di pescherecci battenti bandiera della Svezia e immatricolati o registrati in un porto svedese, in appresso denominati «pescherecci della Svezia», è sottoposto al regime definito alla presente sottosezione.
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Art. 117 Trattato 11994N117 — Testo vigente | Portale Normativo