Art. 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato: 1. è inserito il seguente articolo 15 ter: «Articolo 15 ter Documento rilasciato dagli Stati del Mercosur Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4910, 09.4920, 09.4925, 09.4930, 09.4935, 09.4940, 09.4945, 09.4950, 09.4955, 09.4960, 09.4965, 09.4970 e 09.4975, aperti in conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay. Tali prodotti sono corredati da un documento ufficiale rilasciato dagli Stati del Mercosur, il cui modello è stabilito nell’avviso della Commissione europea [2026/874] (*1). Tale documento può essere rilasciato elettronicamente conformemente al modello di dati ELAN1L-TCDOC. In tal caso, durante il periodo transitorio, si applicherebbero gli articoli da 72 bis a 72 quinquies. (*1)  Avviso della Commissione europea [2026/874] (GU L, 2026/874, 17.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/874/oj).»;" ()  Avviso della Commissione europea [2026/874] (GU L, 2026/874, 17.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/874/oj).»; 2. all’articolo 18 è aggiunto il penultimo comma seguente: «In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio (*2), è aperto un contingente tariffario per le importazioni nell’Unione di granturco e sorgo provenienti dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.; (*2)  Decisione (UE) 2026/183 del Consiglio, del 9 gennaio 2026, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra (GU L, 2026/183, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/183/oj)»;" ()  Decisione (UE) 2026/183 del Consiglio, del 9 gennaio 2026, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra (GU L, 2026/183, 27.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/183/oj)»; 3. all’articolo 30 è aggiunto il penultimo comma seguente: «In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183, sono aperti e modificati contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di zucchero proveniente dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»; 4. l’articolo 34 è così modificato: (a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Con riguardo ai contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4915, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330 si applicano tutti i requisiti seguenti:»; (b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per i contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4915, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 e 09.4330, nella sezione intitolata «Condizioni particolari/note particolari» del titolo figurano le diciture elencate nelle schede pertinenti dell’allegato IV.»; 5. all’articolo 42 è aggiunto il penultimo comma seguente: «In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio, sono aperti e modificati contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di carni bovine provenienti dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»; 6. all’articolo 48 è aggiunto il penultimo comma seguente: «In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183, sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di latte in polvere e formaggi provenienti dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»; 7. all’articolo 65 è aggiunto il secondo comma seguente: «In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183, sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di carni suine proveniente dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»; 8. all’articolo 67 è aggiunto il secondo comma seguente: «In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183, sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di uova e ovoalbumine provenienti dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»; 9. all’articolo 69 è aggiunto il penultimo comma seguente: «In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio, sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di carni di pollame proveniente dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.»; 10. al titolo III è aggiunto il capo 10 bis seguente: «CAPO 10 bis ALCOLE ETILICO Articolo 69 bis Contingenti tariffari In conformità dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato e applicato a titolo provvisorio sulla base della decisione (UE) 2026/183, sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di etanolo proveniente dagli Stati del Mercosur, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d’ordine e il periodo e i sottoperiodi contingentali sono indicati nell’allegato I del presente regolamento.»; 11. gli allegati I, II, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e XVI sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento. L’allegato XII bis è aggiunto conformemente all’allegato I del presente regolamento.
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