Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2021/947

Modifiche del regolamento (UE) 2021/947 Il regolamento (UE) 2021/947 è così modificato: 1) l’articolo 30, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4.   In deroga all’articolo 212, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), entrate e rimborsi generati da uno strumento finanziario istituito a norma del presente regolamento sono assegnati alla linea di bilancio d’origine, previa detrazione dei costi e delle commissioni di gestione. In deroga all’articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia dell’EFSD a norma del regolamento (UE) 2017/1601, comunicate nel 2025, 2026 e 2027 nel documento di lavoro allegato al progetto di bilancio in conformità dell’articolo 41, paragrafo 5, lettera h), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, è utilizzata per la copertura della garanzia di bilancio sostenuta dall’EFSD+. Le risorse di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. (*1)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»;" 2) all’articolo 31, paragrafo 8, è aggiunto il comma seguente: «In deroga all’articolo 214, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le risorse dell’EFSD+ relative alla copertura della garanzia di bilancio sostenuta dall’EFSD+ e di cui all’articolo 214, paragrafo 4, primo comma, lettere b) e d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, sono utilizzate per coprire i pagamenti connessi ad attivazioni di importo superiore a 10 milioni di EUR della garanzia dell’EFSD nel 2025, 2026 e 2027.» ; 3) all’articolo 36, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La BEI ha l’esclusiva per le operazioni con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali nell’ambito della finestra d’investimento dedicata esclusiva. Nell’ambito della finestra d’investimento dedicata esclusiva, il contributo con risorse proprie è inteso come assunzione del rischio residuo e la garanzia dell’UE copre il 60 % dell’importo aggregato erogato e garantito per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi.» ; 4) all’articolo 38, il paragrafo 6 è soppresso.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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