Art. 1
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
alla lettera z undecies), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, compresi i servizi prestati per il viaggio dei passeggeri dalle agenzie di viaggio e dagli operatori turistici e servizi analoghi; servizi di informazione, consulenza e pianificazione in materia di viaggi; servizi connessi all’organizzazione di gite, all’alloggio e al trasporto di passeggeri e bagagli; servizi di emissione di biglietti;»
;
b)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«z duodecies)
“servizi dei terminali GNL”: servizi prestati dai gestori dei sistemi di gas naturale liquefatto (GNL) ai clienti, in particolare lo scarico, lo stoccaggio, l’invio, l’ormeggio (carico e scarico), la rigassificazione, la liquefazione virtuale (backhaul), il carico di autocarri, il bunkeraggio di GNL di cui al codice NC 2711 11 00 , compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto;
z terdecies)
“servizio di sicurezza gestito”: servizio di sicurezza gestito definito all’, punto 14 bis), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (“regolamento sulla cibersicurezza”) (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/881/2025-02-04).»;"
2)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
alla garanzia delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;»
;
b)
al paragrafo 7, il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati al settore dell’energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 3 a 6 e all’articolo 3 duodecies, paragrafo 4 bis.»
3)
l’articolo 2 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;»
;
b)
al paragrafo 7, il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati al settore dell’energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 3 a 6 e all’articolo 3 duodecies, paragrafo 4 bis.»
4)
all’articolo 2 septies è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Il divieto imposto dal paragrafo 1 si applica anche ai contenuti online di una persona giuridica, un’entità o un organismo che opera come entità speculare di una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatti almeno due dei criteri seguenti:
a)
sostanziale identità di contenuti e feed;
b)
continuità di marchio, progettazione o interfaccia utente;
c)
assetto proprietario, controllo o gestione coincidente;
d)
reindirizzamento o migrazione dell’utente da una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1;
e)
continuità dell’infrastruttura tecnica, compreso l’uso della stessa base di codici, degli stessi domini o della stessa applicazione.»
;
5)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è soppresso;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai software di cui al paragrafo 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai software di cui al paragrafo 1 bis per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali software o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.»
;
c)
la frase introduttiva del paragrafo 3 è sostituita dalla seguente:
«3. I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di software, o all’assistenza tecnica o finanziaria, necessari per:»
;
d)
il paragrafo 3 bis è soppresso;
e)
la frase introduttiva del paragrafo 6 è sostituita dal seguente:
«6. In deroga ai paragrafi 1 bis e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione e la prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:»
;
6)
all’articolo 3 sexies bis, il paragrafo 5 bis, lettera b), è sostituito dal seguente:
«b)
l’accesso è necessario per le operazioni strettamente necessarie al completamento di progetti nel campo delle energie rinnovabili nell’Unione»
;
7)
l’articolo 3 decies è così modificato:
a)
sono inseriti il paragrafi seguenti:
«3 ter sexies Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2501, 2517, 2519, 2522, 2530, 2601, 2619, 2620, 2621, 2804 61 , 2804 69 , 2815, 2816, 2825 20 , 2833, 2849, 2910, 2916, 2926, 4016, 4302, 7110 11 , 7110 19 , 7110 31 , 7110 39 , 7110 41 , 7110 49 , 7204, 7401, 7402, 7403 (eccetto 7403 19 ), 7404, 7406 7503, 7504, 7505, 7602, 7603, 7610, 7612, 8102, 8104 e 8105, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
3 ter septies. Per quanto riguarda i beni di cui al codice NC 7403 19 , i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 25 gennaio 2027 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»
;
b)
i paragrafi 3 quater quater e 3 quater quinquies sono soppressi;
c)
il paragrafo 3 sexies è sostituito dal seguente:
«3 sexies In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 8424 10 00 , 8479, 8481, 8483, 8487, 8504, 8516 29 91 , 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 e 8603 elencati nell’allegato XXI, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che ciò è necessario per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate nel 2018, in esecuzione della garanzia di durata di vita fornita da Metrowagonmash prima del 24 giugno 2023.»
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 nonies. A decorrere dal 24 aprile 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’importazione, all’acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l’importazione nell’Unione, di 688 000 tonnellate metriche di beni di cui al codice NC 2814 tra il 24 aprile di un dato anno e il 23 aprile dell’anno successivo.»
;
e)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 decies In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’acquisto, l’importazione o il trasferimento fino al 25 aprile 2031 dei beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 8471, 8479, 8481, 8482, 8483, 8487, 8504, 8517, 8523, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 e 8603 , 9030, 9031, 9032 e 9405 elencati nell’allegato XXI, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che ciò è necessario per la sicurezza dell’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 1, 2 e 4 della metropolitana di Sofia prodotte e consegnate fino al 2017.»
;
f)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I contingenti di importazione espressi in volume stabiliti ai paragrafi 3 quater octies, 3 quater nonies, 3 nonies, e 4 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.»
;
g)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 bis ter, 3 quater, 3 quater sexies, 3 sexies, 3 octies o 3 decies entro due settimane dal rilascio.»
;
8)
l’articolo 3 duodecies è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 ter. Fatto salvo il paragrafo 1, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni che rientrano nei codici NC 7304 11 00 , 7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 22 00 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7306 11 , 7306 19 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 8207 13 00 , 8207 19 10 , 8413 50 , 8413 60 , 8413 82 00 , 8413 92 00 , 8430 49 00 , 8431 39 00 , 8431 43 00 , 8431 49 , 8705 20 00 , 8905 20 00 o 8905 90 10 , elencati nell’allegato XXIII, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.»
;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia.»
;
c)
i paragrafi 3 bis nonies, 3 bis decies e 3 bis undecies sono soppressi;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis terdecies Per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC elencati nell’allegato XXIII nonies, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»
;
e)
il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:
«4 bis. I divieti di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.»
;
f)
al paragrafo 5 bis la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
beni di cui al codice NC 3916 20 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti o finestre in PVC.»
;
g)
al paragrafo 5 bis è aggiunta la lettera seguente:
«g)
beni di cui ai codici NC 3920431099 , 3925 90 10 , 3925908000 , o 8302 41 50 se strettamente necessari per la vendita di finestre.»
;
h)
il paragrafo 5 bis bis è sostituito dal seguente:
«5 bis bis. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni di cui ai codici NC 2835 22 00 , 2920 90 , 3917 10 e 3920 62 , o la fornitura dell’assistenza tecnica o finanziaria connessa, dopo aver accertato che tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati strettamente necessario per la produzione di prodotti alimentari per il consumo umano in Russia»
;
i)
il paragrafo 5 ter è sostituito dal seguente:
«5 ter. In deroga ai paragrafi 1, 1 ter e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni di cui ai capitoli NC 72, 84, 85 e 90 elencati nell’allegato XXIII, o l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l’assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per la produzione di beni in titanio necessari all’industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.»
;
j)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 undecies. In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie che rientrano nel codice NC 3403 19 80 elencati nell’allegato XXXVII esportati dall’Ungheria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati all’Azerbaigian.»
;
k)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 5, 5 bis, 5 bis bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 5 octies, 5 nonies, 5 decies o 5 undecies entro due settimane dal rilascio.»
;
9)
l’articolo 3 quaterdecies è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. A decorrere dal 1o gennaio 2027 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano al condensato di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 proveniente da impianti di produzione di gas naturale liquefatto.»
;
b)
i paragrafi 11 e 12 sono soppressi;
10)
l’articolo 3 quindecies è così modificato:
a)
il paragrafo 6 è così modificato:
i)
le lettere b) e c) sono soppresse;
ii)
alla fine del paragrafo è aggiunto il testo seguente quale comma non numerato che non è parte della lettera d):
«Quanto prima sulla base di pieno coordinamento e considerzione delle discussioni in sede di G7 e dellacoalizione per il tetto sui prezzi, il Consiglio, agendo su proposta congiunta dell’alto rappresentante e della Commissione, dispone in merito all’applicazione dell’eccezione ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 in relazione al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi scambiati al di sotto del tetto sui prezzi.»
;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«6 ter. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano:
a)
al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;
b)
al trasporto o all’assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all’assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all’allegato XXIX verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato.
6 quater. A decorrere dal 1o gennaio 2027 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 si applicano al condensato di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 proveniente da impianti di produzione di gas naturale liquefatto.»
;
c)
i paragrafi 12 e 13 sono soppressi;
11)
l’articolo 3 septdecies è così modificato:
a)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, i beni che rientrano nei codici NC 7102 31 00 e 7102 10 00 importati nell’Unione sono presentati senza ritardo, unitamente a un certificato a norma del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio (*2) in cui siano chiaramente indicati il paese di origine mineraria o i paesi di origine mineraria, all’autorità specificata nell’allegato XXXVIIIB per la verifica. Lo Stato membro nel quale tali beni sono stati introdotti nel territorio doganale dell’Unione garantisce la loro presentazione all’autorità specificata nell’allegato XXXVIIIB. A tal fine può essere concesso il transito doganale. Qualora sia concesso tale transito doganale, la verifica di cui al presente paragrafo è sospesa fino all’arrivo di tali beni presso l’autorità specificata nell’allegato XXXVIIIB. L’importatore è responsabile della corretta circolazione di tali beni e dei costi di tale circolazione. Una presentazione a tale autorità non è necessaria a condizione che i beni siano stati precedentemente sottoposti alla procedura di verifica di cui al presente paragrafo e che ciò sia dimostrato da prove basate sulla tracciabilità, tra cui un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, come previsto al paragrafo 10.
(*2) Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2368/oj).»;"
b)
il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, al momento dell’importazione gli importatori forniscono prove del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che li contengono utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.
A decorrere dal 1o marzo 2025 le prove basate sulla tracciabilità dei prodotti elencati nell’allegato XXXVIIIA, parte A, che rientrano nei codici NC 7102 10 00 e 7102 31 00 comprendono un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia. Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel codice NC 7102 39 00 elencati nell’allegato XXXVIIIA, parte A, l’obbligatorietà di prove basate sulla tracciabilità, tra cui una dichiarazione di dovuta diligenza in cui è confermato che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, si applica a decorrere dal 24 aprile 2026.»
;
12)
l’articolo 3 octodecies è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 octodecies
1. Ai cittadini di uno Stato membro, alle persone fisiche residenti in uno Stato membro e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell’Unione è vietato vendere, direttamente o indirettamente, navi cisterna, classificate con codice SA ex 8901 20 , adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV, anche non originarie dell’Unione, o altrimenti trasferirne la proprietà, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
2. Fatto salvo il divieto di cui al paragrafo 1, i cittadini di uno Stato membro, le persone fisiche residenti in uno Stato membro, e le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell’Unione che vendono a persone, entità e organismi di un paese terzo o altrimenti trasferiscono, direttamente o indirettamente, la proprietà di navi cisterna, classificate con codice SA ex 8901 20 , adibite al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV, anche se tali prodotti non sono originari dell’Unione:
a)
adottano le misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di ritrasferimento in Russia o per un uso in Russia e provvedono affinché tali valutazioni del rischio siano documentate e aggiornate;
b)
mettono in atto politiche, controlli e procedure appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di ritrasferimento in Russia o per un uso in Russia.
3. Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui al paragrafo 2 che acquistano le navi cisterna devono fornire tutte le informazioni necessarie per completare le fasi di cui al paragrafo 2, lettera a).
4. Il contratto di compravendita o altro accordo che comporta il trasferimento di proprietà, da parte di cittadini di uno Stato membro, persone fisiche residenti in uno Stato membro o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell’Unione, verso qualsiasi paese terzo di navi cisterna, classificate con codice SA ex 8901 20 , adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV, ad eccezione di una vendita o altro trasferimento di proprietà proibiti a norma del paragrafo 1, è notificato immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro di cui il proprietario della nave è cittadino o in cui risiede o è stabilito.
La notifica all’autorità competente riporta almeno le informazioni seguenti: l’identità del venditore e dell’acquirente e, se del caso, i documenti costitutivi del venditore e dell’acquirente, comprese la partecipazione azionaria e la gestione; il numero di identificazione IMO della nave e l’indicativo di chiamata della nave.
5. Il contratto di compravendita o altro accordo che comporta il trasferimento di proprietà, da parte di cittadini di uno Stato membro, da persone fisiche residenti in uno Stato membro o da persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell’Unione, verso qualsiasi paese terzo di una nave cisterna, classificata con codice SA ex 8901 20 , adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV prevede il divieto contrattuale scritto di rivendere la nave o altrimenti trasferirne la proprietà a una persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
6. La vendita o altro accordo di cui al paragrafo 5 comprende disposizioni contrattuali scritte mediante cui il paese terzo parte che acquista la nave:
i)
si impegna a riprodurre il divieto al paragrafo 5 in ogni eventuale rivendita o trasferimento ulteriore; e
ii)
in ogni rivendita o trasferimento ulteriore, obbliga l’acquirente della nave a comprendere disposizioni contrattuali scritte equivalenti a quelle prescritte dal paragrafo 5 e dal presente paragrafo.
7. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le notifiche a norma del paragrafo 4 entro due settimane dalla notifica.»
;
13)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 3 novodecies
ter
A decorrere dal 1o gennaio 2027 è vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi dei terminali GNL a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Russia o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell’Unione di proprietà per oltre il 50 % o controllati da un cittadino russo o da una persona giuridica, un’entità o un organismo in Russia.
Dopo il 1o gennaio 2027 è vietato mantenere contratti inerenti a servizi GNL vietati a norma del presente articolo.»
;
14)
l’articolo 3 vicies è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svolgimento delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), nei confronti di una nave elencata nell’allegato XLII dopo aver accertato che:
a)
la nave è destinata ad essere riciclata; e
b)
l’operazione è necessaria affinché la nave proceda all’impianto di riciclaggio, per le attività dell’impianto di riciclaggio pertinenti alla nave o per i pagamenti inerenti al riciclaggio.»
;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 bis e 4 entro due settimane dal rilascio.»
;
15)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 3 vicies
bis
1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a navi rompighiaccio che rientrano nel codice NC ex 8906 90 o a metaniere che rientrano nel codice NC ex 8901 20 , qualora tali navi siano immatricolate sotto la bandiera della Russia, certificate dal registro navale russo, possedute o gestite da una persona fisica o giuridica, entità od organismo russi , operino in Russia o siano da utilizzare in Russia.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a decorrere dal 25 aprile 2026 alle metaniere che rientrano nel codice NC ex 8901 20 immatricolate sotto la bandiera della Russia, certificate dal registro navale russo ovvero possedute o gestite da una persona fisica o giuridica, entità od organismo russi.
3. Il paragrafo 1 si applica soltanto a decorrere dal 1o gennaio 2027 alle metaniere che rientrano nel codice NC ex 8901 20 che operano in Russia o per un uso in Russia, diverse da quelle immatricolate sotto la bandiera della Russia, certificate dal registro navale russo ovvero possedute o gestite da una persona fisica o giuridica, entità od organismo russi.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave che necessita di assistenza essendo alla ricerca di un riparo, di uno scalo di emergenza per motivi di sicurezza marittima o per salvataggio di vite in mare o per a operazioni necessarie per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.»
;
16)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il punto seguente:
«iii)
l’analisi forense militare dei prodotti originari della Russia recuperati in Ucraina; oppure»
;
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
c)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 bis. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 bis bis dell’articolo 3 duodecies, o alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.
3 ter. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie elencati all’articolo 3 duodecies, paragrafo 1 bis bis, o la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi sono necessari per:
a)
usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
b)
l’uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa;
c)
la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo; oppure
d)
la produzione di beni in titanio necessari all’industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.»
;
d)
il paragrafo 4 è soppresso;
e)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. I paragrafi 3 bis e 3 ter non pregiudicano le esenzioni e deroghe di cui all’articolo 3 duodecies, e in particolare i paragrafi 4 bis, 5 e 5 ter»
;
17)
l’articolo 5 bis quinquies è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«d)
non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, elencati nell’allegato XLV, parte D, che consentono l’esecuzione di operazioni internazionali, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia mediante netting, mediante compensazione, mediante riconciliazione o mediante regolamento, che vanificano gli obiettivi dei divieti nel presente regolamento o nel regolamento (UE) n. 269/2014, imposti da detti regolamenti.»
;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica anche a:
a)
una persona giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d);
b)
un’entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento che opera come entità speculare o subentrante di un’entità di cui al paragrafo 1, lettera a) o b);
c)
un’entità che offre servizi abilitanti equivalenti a quelli prestati dalle entità di cui al paragrafo 1, lettera d).»
;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 ter. Ai fini del paragrafo 2, lettera c), un servizio abilitante equivalente è un servizio che soddisfa i seguenti criteri:
a)
è offerto da un’entità che non è un ente creditizio né un ente finanziario né un’entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento;
b)
è rivolto a clienti russi con l’intento dichiarato di consentire la condotta di operazioni transfrontaliere, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia mediante netting, mediante compensazione, mediante riconciliazione o mediante regolamento;
c)
non esclude alcuna delle operazioni vietate a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014.»
;
18)
l’articolo 5 bis sexies è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
per il trasporto via mare di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, ovvero di prodotti minerali, originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale;»
;
b)
al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:
«h)
alle operazioni con i porti elencati alla voce numero 7 nella parte A dell’allegato XLVII per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni di cui al codici NC 7202 12 10 e 7224 90 , salvo che sia altrimenti vietato dal presente regolamento.»
;
19)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 5 bis
decies
1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato LIV, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), che abbia tratto beneficio, anche in quanto operano nello stesso settore di mercato, da una decisione emanata ai sensi del decreto del presidente della Federazione russa n. 302 del 25 aprile 2023 e successive modifiche, ai sensi della legge federale n. 470-FZ del 4 agosto 2023 e successive modifiche ovvero in base alla normativa russa collegata o equivalente.
2. Salvo se vietate altrimenti, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:
a)
necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento;
b)
strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e quelli del regolamento (UE) n. 269/2014;
c)
fatta salva la lettera b) del presente paragrafo, alle operazioni strettamente necessarie per ottenere il risarcimento del danno subito ai sensi:
i)
degli articoli 11 bis o 11 ter del presente regolamento; o
ii)
dell’articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014.
Articolo 5 bis
undecies
1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, elencati nell’allegato LV, parte A, che tenti di ottenere al di fuori dell’Unione l’esecuzione di sentenze che riconoscono un diritto di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 1, o che collabori a tale esecuzione, ovvero con la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di detta persona giuridica, entità od organismo, ad eccezione di avvocati e magistrati.
2. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, elencati nell’allegato LV, parte B, che tenti di ottenere al di fuori dell’Unione l’esecuzione di decisioni di cui all’articolo 11 ter, paragrafo 1, o che collabori a tale esecuzione, ovvero con la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di detta persona giuridica, entità od organismo, ad eccezione di avvocati e magistrati.
3. Salvo se proibite altrimenti, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni:
a)
necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, l’ acquisto, l’importazione, e il trasporto dei quali sono consentiti ai sensi del presente regolamento;
b)
strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e quelli del regolamento (UE) n. 269/2014;
c)
fatta salva la lettera b) del presente paragrafo, alle operazioni strettamente necessarie per ottenere il risarcimento del danno subito ai sensi:
i)
degli articoli 11 bis o 11 ter del presente regolamento; o
ii)
dell’articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014.»
;
20)
l’articolo 5 ter bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 5 ter
bis
È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione riguardante le cripto-attività o le valute digitali della banca centrale elencate nell’allegato LIII ovvero sostenerne lo sviluppo di tali cripto-attività o le vlaute digitali della banca centrale.»
;
21)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 5 ter
ter
1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia che prestano servizi di cripto-attività o sono piattaforme tramite cui possono essere scambiate o trasferite cripto-attività.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:
a)
che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;
b)
effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Russia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dal 24 maggio 2026.»
;
22)
l’articolo 5 nonies è così modificato:
a)
al paragrafo 1 bis, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all’allegato XIV in virtù di contratti e obblighi eseguiti prima del 24 aprile 2026;»
b)
al paragrafo 1 bis sono aggiunte le lettere seguenti:
«i)
strettamente necessarie per il pagamento di onorari ragionevoli o il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
j)
necessarie per le esigenze delle organizzazioni intermediarie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia.»
;
23)
l’articolo 5 quindecies è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«i)
servizi di sicurezza gestiti.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. Il paragrafo 4 non si applica alla prestazione, diretta o indiretta, a una rappresentanza diplomatica o consolare della Federazione russa situata in uno Stato membro dei servizi non contemplati dai paragrafi 1 o 2, qualora tali servizi siano strettamente necessari per il suo funzionamento.»
;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«8 quinquies. Il paragrafo 1, lettera i), si applica a decorrere dal 25 maggio 2026;»
;
24)
all’articolo 5 unvicies, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:
«e)
agli istituti di ricerca pubblici e privati, università, istituti di istruzione superiore, organizzazioni di ricerca e tecnologia, organizzazioni non governative, organismi e agenzie pubblici, alle imprese e altri soggetti dei settori industriale e commerciale, comprese le microimprese e le piccole, medie e grandi imprese, che svolgono attività di ricerca e innovazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3);
f)
alle persone fisiche associate a persone giuridiche, entità o organismi di cui alla lettera e).
(*3) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj).»;"
(25)
all’articolo 5 octodecies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. In deroga agli duodecies, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento, l’esportazione o il transito attraverso la Russia dei beni e delle tecnologie di cui a detti articoli o la prestazione dell’assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, o del finanziamento o dell’assistenza finanziaria, ai fini dell’esercizio e della manutenzione delle condotte del Consorzio per l’oleodotto del Caspio (CPC) e della relativa infrastruttura, necessari per il trasporto di beni di cui al codice NC 2709 00 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia, dopo aver accertato che:»
;
(26)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 5 vicies
bis
1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato LVI che, a norma del decreto del presidente della Federazione russa n. 122 del 15 febbraio 2024, del decreto del governo della Federazione russa n. 1767 del 18 ottobre 2021, modificato dalla risoluzione governativa n. 380 del 27 marzo 2024, ovvero a norma della normativa russa collegata o equivalente o a norma di un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione di un organo giurisdizionale russo, abbia sfruttato o sfrutti diritti di proprietà intellettuale o segreti aziendali di cui è titolare o licenziataria una persona giuridica in Russia posseduta o controllata da una persona fisica di uno Stato membro o da una persona giuridica costituita a norma del diritto di uno Stato membro senza il consenso del titolare del diritto.
2. Fatto salvo l’articolo 6 ter, le persone fisiche di uno Stato membro o le persone giuridiche costituite a norma del diritto di uno Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo informa l’autorità competente di tale Stato membro dello sfruttamento a norma delle normative russe in tale paragrafo e senza il consenso del titolare di diritti di proprietà intellettuale o di segreti aziendali di cui è titolare o licenziataria una persona giuridica di sua proprietà o sotto il suo controllo in Russia.
3. Gli Stati membri informati dai titolari di un diritto conformemente al paragrafo 2 informano a loro volta la Commissione dello sfruttamento senza consenso dei diritti di proprietà intellettuale o di segreti aziendali.»
;
27)
l’articolo 5 tervicies è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Russia, o membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero i loro familiari, titolari di un permesso di soggiorno valido, comprese le carte d’identità diplomatiche, o di un visto valido rilasciato da un altro Stato, che intendono recarsi o transitare nel territorio di uno Stato membro, avvalendosi di tale permesso di soggiorno o visto ne informano lo Stato membro o gli Stati membri interessati dal viaggio al più tardi l’ultimo giorno lavorativo in tale Stato membro o in tali Stati membri o, se anteriore, prima della data prevista d’ingresso nel loro territorio, e in ogni caso al più tardi 24 ore prima della prevista data di ingresso.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. I cittadini russi soggetti all’obbligo previsto dal paragrafo 1 recano con sé una copia della notifica informativa e la esibiscono, su richiesta, alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati dal viaggio.»
;
28)
all’articolo 11, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«d)
qualsiasi persona fisica di un paese terzo che non è cittadina russa e qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in un paese terzo diverso dalla Russia, ad eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato VIII, che venda, fornisca, trasferisca o esporti beni, tecnologie e servizi anche non originari dell’Unione, la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati a norma del presente regolamento, a persone, entità od organismi di cui alle lettere a), b) o c), o per un uso in Russia.»
;
29)
l’articolo 11 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 11 bis
1. Qualsiasi persona di cui all’articolo 13, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 13, lettera d), in conseguenza dell’azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità o organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso le persone, le entità o gli organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), che hanno proposto l’azione dinanzi a un giudice di paese terzo o presso le persone, le entità o gli organismi che hanno la proprietà o il controllo di tali entità od organismi.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi persona di cui all’articolo 13, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 13, lettera d), in conseguenza a un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria o amministrativa resa in un paese terzo diverso dalla Russia ai fini dell’esecuzione di una sentenza di accoglimento della richiesta oggetto dell’azione di cui al paragrafo 1, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Il risarcimento del danno può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo che tenta di ottenere in un paese terzo diverso dalla Russia l’esecuzione di una sentenza di accoglimento della richiesta oggetto dell’azione di cui al paragrafo 1, o collabora a tale esecuzione, ovvero presso la persona, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di tale entità od organismo, ad eccezione dei loro avvocati e dei magistrati, e ad eccezione delle persone di cui all’articolo 13, lettere c) o d), o delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che le persone di cui all’articolo 13, lettera d), possiedono o controllano nei cui confronti sia stata emessa una sentenza che accerti le pretese di cui al paragrafo 1.»
;
30)
l’articolo 11 ter è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi persona di cui all’articolo 13, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 13, lettera d), in conseguenza a un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria o amministrativa resa in un paese terzo diverso dalla Russia che disponga l’esecuzione ai sensi del decreto del presidente della Federazione russa n. 302 del 25 aprile 2023 e successive modifiche, la legge federale n. 470-FZ del 4 agosto 2023 e successive modifiche ovverola normativa russa collegata o equivalente, a condizione che la decisione sia illegale ai sensi del diritto internazionale consuetudinario o di un trattato bilaterale di investimento concluso tra lo Stato membro in questione e la pertinente giurisdizione e che la persona non abbia altrimenti accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Il risarcimento del danno può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo che tenta di ottenere in un paese terzo diverso dalla Russia l’esecuzione di una decisione di cui al paragrafo 1, o collabora a tale esecuzione, ovvero presso la persona, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di tale entità od organismo, ad eccezione dei loro avvocati e magistrati.»
;
(31)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 11 quater
bis
Fatti salvi gli articoli 11 bis e 11 ter, laddove una persona di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), abbia avviato dinanzi a un giudice russo, in violazione di una clausola di competenza esclusiva o di una clausola compromissoria o altrimenti in applicazione dell’articolo 248.1 o 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o in base alla normativa russa equivalente, un procedimento contro una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui all’articolo 13, lettera c) o d), in relazione a un contratto o un’operazione sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento o dal regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria, la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 13, lettera c) o d), ha il diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, un decreto ingiuntivo che riconosca la validità della clausola di competenza esclusiva o della clausola compromissoria e ingiunga alla persona di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), di astenersi all’avviare un procedimento giudiziario o di desistere dal procedimento eventualmente già avviato. L’inosservanza di tale decreto ingiuntivo comporta sanzioni pecuniarie proporzionate alla perdita potenziale che potrebbe subire la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 13, lettera c) o d), come conseguenza di tale violazione. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte dall’organo giurisdizionale deve essere effettuato alle persone, entità o organismi di cui alla lettera c) o d) dell’articolo 13 del presente regolamento che hanno presentato la richiesta»
;
32)
l’articolo 11 quinquies è sostituito dal seguente:
«Articolo 11 quinquies
Laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell’articolo 11 bis, 11 ter, 11 quater bis o 11 sexies, a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.»
;
33)
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
34)
l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
35)
l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;
36)
l’allegato XIV è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento;
37)
l’allegato XVIII è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento;
38)
l’allegato XXI è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento;
39)
l’allegato XXIII è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento;
40)
gli allegati XXIII sexies, XXIII septies e XXIII octies sono soppressi;
41)
è aggiunto l’allegato XXIII nonies conformemente all’allegato VIII del presente regolamento;
42)
l’allegato XXV è modificato conformemente all’allegato IX del presente regolamento;
43)
l’allegato XXIX è modificato conformemente all’allegato X del presente regolamento;
44)
l’allegato XXXIII è modificato conformemente all’allegato XI del presente regolamento;
45)
l’allegato XXXVII è modificato conformemente all’allegato XII del presente regolamento;
46)
l’allegato XLII è modificato conformemente all’allegato XIII del presente regolamento;
47)
l’allegato XLIV è modificato conformemente all’allegato XIV del presente regolamento;
48)
l’allegato XLV è modificato conformemente all’allegato XV del presente regolamento;
49)
l’allegato XLVII è modificato conformemente all’allegato XVI del presente regolamento;
50)
l’allegato LI è modificato conformemente all’allegato XVII del presente regolamento;
51)
l’allegato LIII è modificato conformemente all’allegato XVIII del presente regolamento;
52)
è aggiunto l’allegato LIV conformemente all’allegato XIX del presente regolamento;
53)
è aggiunto l’allegato LV conformemente all’allegato XX del presente regolamento.
54)
è aggiunto l’allegato LVI conformemente all’allegato XXI del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R0506#art-1