Art. 1

Strumento per il prestito a sostegno dell’Ucraina

Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   Ove risulti necessario l’utilizzo delle risorse degli strumenti speciali di cui agli articoli 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 12, gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti a bilancio al di sopra dei massimali fissati nel QFP.» ; b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: «Se è necessario attivare una garanzia per l’assistenza finanziaria sotto forma di prestito all’Ucraina, disponibile per gli anni 2026 e 2027 per un importo complessivo fino a 90 000 000 000 EUR, da fornire per mezzo di una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), autorizzata conformemente all’articolo 223, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), l’importo necessario è attivato al di sopra dei massimali fissati nel QFP. (*1)  Regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione del prestito a sostegno dell’Ucraina per il 2026 e il 2027 (GU L, 2026/467, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/467/oj)." (*2)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»;" 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 10 quater Strumento per il prestito a sostegno dell’Ucraina Dopo aver cercato le disponibilità di bilancio, prima al di sotto dei massimali di bilancio esistenti e successivamente nell’ambito di altri strumenti speciali, tenendo conto nel contempo delle norme settoriali applicabili, di eventuali obblighi giuridici o di altro tipo, anche a norma dell’articolo 10 bis, delle priorità, dei principi di prudenza nell’elaborazione del bilancio e di sana gestione finanziaria, lo strumento per il prestito a sostegno dell’Ucraina può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all’articolo 314 TFUE. Lo strumento per il prestito a sostegno dell’Ucraina può essere usato al solo scopo di finanziare i costi di servizio del prestito di un prestito all’Ucraina da fornire per mezzo di una cooperazione rafforzata.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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