Art. 1

1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di determinati eteri di cellulosa, ossia metilcellulosa (numero CAS 9004-67-5), idrossietilcellulosa (numeri CAS 9004-62-0 e 80455-45-4), idrossietilmetilcellulosa (numero CAS 9032-42-2), idrossipropilmetilcellulosa (numero CAS 9004-65-3), etilidrossietilcellulosa (numero CAS 9004-58-4) e metiletilidrossietilcellulosa (numero CAS 71714-29-9), indipendentemente dal colore, dalla forma fisica o dalla categoria, attualmente classificati con il codice NC 3912 39 85 (codici TARIC 3912 39 85 30, 3912 39 85 60, 3912 39 85 70, 3912 39 85 71, 3912 39 85 72, 3912 39 85 73, 3912 39 85 74 e 3912 39 85 75) e originari della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea. 2.   La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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